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Salute

Le misure igienico sanitarie per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da coronavirus

Il Decreto 4 marzo 2020 firmato dal Governo Conte contiene nell’allegato 1 delle misure sanitarie che devono essere tassativamente applicate dai cittadini italiani per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Eccole:

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il testo integrale del decreto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, nonché  individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a)      sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b)      sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d)      limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e)      sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f)       fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g)      i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h)      nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i)       a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l)   è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a)      il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b)      è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d)      i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e)    è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f)       nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g)      nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h)      le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i)       chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a)    contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b)   accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c)    accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d)   in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a)    accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b)   informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c)    informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a)    mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b)   divieto di contatti sociali;

c)    divieto di spostamenti e viaggi;

d)   obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a)    avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b)   indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c)    rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione


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Salute

Dagli scarti di melagrana una protezione per il cuore

Un estratto di bucce e semi di melagrana completamente solubile in acqua, ottenuto mediante una tecnica innovativa, verde, efficiente e scalabile fino a capacità produttive industriali, si rivela efficace nel trattamento dell’ipertensione, sia acuta che cronica. Lo dimostra una ricerca in vivo condotta su un modello murino, pubblicata sulla rivista Nutrients e realizzata da un gruppo di ricerca dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr-Ibe) e dell’Università di Pisa.

L’estrazione del succo di melagrana genera sottoprodotti non edibili, bucce e semi, pari al 60% del peso del frutto, che sono disponibili in grandi quantità e conosciuti da tempo per le loro proprietà salutari, in gran parte dovute ai cosiddetti ellagitannini, in particolare punicalagina e acido ellagico.

“Finora, il recupero e la valorizzazione di questi sottoprodotti sono stati ostacolati dalla mancanza di una tecnica di estrazione adeguata, in grado di restituire un prodotto completamente solubile in acqua e più sicuro per l’organismo. Infatti, la qualità e le proprietà degli estratti di prodotti naturali, tra cui i sottoprodotti della melagrana, dipendono anche dalla tecnica estrattiva. L’applicazione della cavitazione idrodinamica, già verificata con successo su sottoprodotti degli agrumi e delle filiere forestali, ha consentito di estrarre una grande quantità di bucce e semi di melagrana in sola acqua, a bassa temperatura e in pochi minuti, con un consumo energetico molto limitato, restituendo un prodotto completamente solubile”, sottolinea Francesco Meneguzzo, ricercatore del Cnr-Ibe.

Lo studio ha previsto la somministrazione dell’estratto di melagrana per via orale a ratti spontaneamente ipertesi. “Dopo la somministrazione orale, i risultati hanno dimostrato una buona bioaccessibilità intestinale e la capacità di contrastare efficacemente l’incremento della pressione in un modello sperimentale di ipertensione, migliorando la disfunzione e riducendo lo spessore dell’endotelio, che è il tessuto che riveste l’interno dei vasi sanguigni. In aggiunta a questo, la somministrazione dell’estratto di melagrana ha dimostrato importanti effetti a livello cardiaco, perché ha consentito di abbassare i livelli di citochine, le molecole responsabili dei processi infiammatori e fibrotici a livello cellulare. Questi riscontri suggeriscono la possibilità di sviluppare meccanismi diversi e a più ampio spettro, rispetto alla protezione cardiovascolare”, afferma Lara Testai dell’Università di Pisa.

Questo tipo di ricerca scientifica dimostra come gli scarti della lavorazione di prodotti vegetali come la melagrana siano ricchi di sostanze preziose per la salute, rappresentando anche un valore aggiunto in un’ottica di sostenibilità. Gli esiti dello studio, infatti, oltre a suggerire i potenziali benefici per la salute umana, potranno contribuire ad aumentare il valore della filiera della melagrana e ad abbattere l’impatto ambientale connesso ai relativi sottoprodotti.


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Ambiente

Una mappa della qualità dell’aria in tempo reale del nord Italia e della Pianura Padana

Il sito della svizzera IQAir azienda di tecnologia per la qualità dell’aria, specializzata nello sviluppo di prodotti per il monitoraggio della qualità dell’aria e per la pulizia dell’aria, riporta una classifica delle principali città più inquinate del mondo.

Lo stesso sito ospita una mappa aggiornata in tempo reale dei diversi monitor di qualità dell’aria in cui si può avere importanti informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria del nord Italia e nella Pianura Padana.

La diffusione dei monitor di qualità dell’aria a basso costo sponsorizzati e ospitati da cittadini, ricercatori, sostenitori della comunità e organizzazioni locali hanno dimostrato di essere uno strumento prezioso per ridurre le disuguaglianze nelle reti di monitoraggio dell’aria in tutto il mondo. Queste stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria indipendenti rivelano un’esposizione sproporzionale all’inquinamento dell’aria dannosa tra gruppi vulnerabili e sottorappresentati.

Nel 2022, oltre la metà dei dati sulla qualità dell’aria del mondo è stata generata dagli sforzi della comunità di base. Quando i cittadini vengono coinvolti nel monitoraggio della qualità dell’aria, vediamo un cambiamento di consapevolezza e lo sforzo congiunto per migliorare la qualità dell’aria si intensifica. Abbiamo bisogno di governi per monitorare la qualità dell’aria, ma non possiamo aspettarli.  Troppe persone in tutto il mondo non sanno che stanno respirando aria inquinata. I monitor di inquinamento atmosferico forniscono dati concreti che possono ispirare le comunità a richiedere il cambiamento e tenere conto degli inquinatori, ma quando il monitoraggio è irregolare o ineguale, le comunità vulnerabili possono essere lasciate senza dati su cui agire.

 


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Salute

A Torino la Sesta edizione della Mostra Multimediale Psichiatria e Diritti Umani

Dal 1 marzo fino al 23 marzo 2023 sarà presente a Torino la Mostra Multimediale “Diritti Umani e Psichiatria: Storia di errori e infermità, dalle origini all’attualità”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Circoscrizione 5 della città di Torino.

Iniziativa culturale frutto di una sinergia con il Comitato dei Cittadini per id Diritti Umani Onlus, giunta alla Sesta Edizione a Torino, espone la storia della psichiatria, dagli albori, passando per gli orrori lager nazisti, la Riforma Basaglia degli anni ’70, fino alle nuove tendenze socio-terapeutiche dei giorni nostri.

La Mostra si sviluppa attraverso un percorso multimediale che aiuta il visitatore a comprenderne i contenuti, è ad ingresso gratuito e consente strutturalmente l’accesso ai portatori di handicap.

La Mostra Multimediale sarà presente nell’area espositiva di Cascina Fossata  in Via Ala di Stura, 5 – Torino dal 1 al 23 Marzo 2023

Calendario eventi

8 marzo ore 18:00

Presentazione con l’autrice Bruna Bertolo del libro Donne e follia in Piemonte, Storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi. Da fine 800 alla chiusura dei manicomi la toccante storia di donne che vi hanno vissuto. Seguirà una tavola rotonda con il Prof. Lino Graziano Grandi, moderata dall’avv. Piero d’Ettorre.

14 marzo ore 9:30

Proiezione con il regista Marco della Fonte del film I Sogni abitano sugli alberi. Presentato al recente Torino Film Festival, narra la storia di due anime affini che si incontrano, una comunità che le respinge. Una storia struggente sul diritto all’amore.

16 marzo ore 9:30

Proiezione con il regista Mirko Capozzoli del docufilm Fate la storia senza di me. Tratto dal libro omonimo racconta l’incredibile storia di Albertino che, dall’orfanotrofio al manicomio, dalla lotta armata alla televisione, percorre da protagonista trent’anni di storia italiana.

21 marzo ore 9:30

Proiezione con il regista Marino Bronzino del docufilm Portami su quello che canta, storia di un libro guerriero. Tratto dall’omonimo libro di Alberto Papuzzi: Nel cuore degli anni ‘70 a Torino si celebra un clamoroso processo che vede un notissimo psichiatra imputato di maltrattamenti nei confronti dei suoi pazienti.


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