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Salute

Le misure igienico sanitarie per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da coronavirus

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Il Decreto 4 marzo 2020 firmato dal Governo Conte contiene nell’allegato 1 delle misure sanitarie che devono essere tassativamente applicate dai cittadini italiani per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Eccole:

Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il testo integrale del decreto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, nonché  individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a)      sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b)      sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d)      limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e)      sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f)       fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g)      i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h)      nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i)       a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l)   è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a)      il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b)      è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c)      nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d)      i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e)    è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f)       nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g)      nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

h)      le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i)       chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a)    contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b)   accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c)    accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d)   in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a)    accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b)   informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c)    informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a)    mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b)   divieto di contatti sociali;

c)    divieto di spostamenti e viaggi;

d)   obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a)    avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b)   indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c)    rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione


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Salute

L’Unione Europea da ok per la commercializzazione del Semaglutide in pillole, per la gestione del peso negli adulti con obesità

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La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di semaglutide orale 25 mg per la gestione del peso negli adulti con obesità ovvero indice di massa corporea pari o superiore a 30 kg/m² e negli adulti con sovrappeso in presenza di almeno una comorbidità correlata al peso.

L’approvazione rappresenta un nuovo tassello nell’evoluzione del mercato dei farmaci contro l’obesità introducendo la prima terapia della classe degli agonisti del recettore Glp-1 disponibile in formulazione orale e autorizzata nell’Unione europea per questa indicazione.

Saranno gli stati membri a prendere successive decisioni relative a prezzo, rimborsabilità e modalità di accesso al trattamento.

La decisione della Commissione segue il parere favorevole espresso a maggio dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali, nell’ambito dell’ iter regolatorio europeo.

Con il via libera della Commissione, l’autorizzazione diventa valida in tutti gli Stati membri dell’Unione, oltre che nei Paesi dello Spazio economico europeo.

L’autorizzazione si basa principalmente sui risultati di uno studio, che ha valutato efficacia e sicurezza della formulazione orale da 25 mg in oltre trecento adulti con obesità o sovrappeso associato ad almeno una comorbidità.


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Salute

Hantavirus: cos’è, come si trasmette e perché rappresenta una minaccia sanitaria

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L’hantavirus è un gruppo di virus appartenenti alla famiglia Hantaviridae, responsabili di infezioni che colpiscono principalmente roditori selvatici ma che, in determinate circostanze, possono essere trasmesse all’uomo. Sebbene relativamente poco conosciuti rispetto ad altri agenti virali più diffusi, gli hantavirus rappresentano un importante problema di salute pubblica in varie regioni del mondo a causa della gravità delle sindromi che possono provocare. Le infezioni umane sono considerate zoonosi, cioè malattie trasmesse dagli animali all’essere umano, e il contagio avviene soprattutto attraverso il contatto con urine, saliva o feci di roditori infetti.

La storia scientifica degli hantavirus iniziò durante la guerra di Corea negli anni Cinquanta, quando migliaia di soldati svilupparono una misteriosa febbre accompagnata da insufficienza renale. Solo decenni più tardi venne identificato il virus responsabile, chiamato “Hantaan” dal nome del fiume vicino alla zona in cui si verificarono i primi casi studiati. Successivamente si comprese che esistevano numerosi ceppi differenti distribuiti in varie parti del pianeta, ciascuno associato a specifiche specie di roditori.

Gli hantavirus sono presenti in Asia, Europa e Americhe. Nei continenti europeo e asiatico provocano soprattutto una malattia nota come febbre emorragica con sindrome renale, caratterizzata da febbre alta, alterazioni della coagulazione, danni ai vasi sanguigni e possibile insufficienza renale. Nelle Americhe, invece, alcuni ceppi possono causare una forma particolarmente grave chiamata sindrome cardiopolmonare da hantavirus, che interessa prevalentemente i polmoni e il sistema cardiovascolare. Questa patologia può evolvere rapidamente verso insufficienza respiratoria acuta e shock, con un tasso di mortalità elevato.

I roditori costituiscono il principale serbatoio naturale del virus. Ogni ceppo tende a essere associato a una specie specifica: topi selvatici, arvicole o ratti possono ospitare il virus senza sviluppare sintomi evidenti. L’uomo si infetta generalmente inalando particelle virali disperse nell’aria provenienti dagli escrementi secchi degli animali. Questo può avvenire durante la pulizia di soffitte, cantine, magazzini agricoli, baite o edifici abbandonati infestati da roditori. In misura minore, il contagio può verificarsi tramite morsi o contatto diretto con materiali contaminati. La trasmissione interumana è estremamente rara, anche se alcuni casi sono stati documentati in Sud America con particolari varianti virali.

Il periodo di incubazione varia da alcuni giorni fino a diverse settimane. I sintomi iniziali sono spesso aspecifici e possono ricordare quelli di un’influenza: febbre, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza intensa e disturbi gastrointestinali. Questa fase rende difficile una diagnosi precoce, poiché il quadro clinico può essere confuso con numerose altre infezioni virali. Nelle forme più severe, dopo pochi giorni compaiono difficoltà respiratorie, tosse, accumulo di liquidi nei polmoni oppure segni di compromissione renale come riduzione della diuresi e alterazioni della pressione arteriosa.

La sindrome cardiopolmonare da hantavirus è particolarmente temuta per la rapidità con cui può peggiorare. I pazienti possono passare da sintomi lievi a insufficienza respiratoria grave nel giro di poche ore. L’infiammazione dei piccoli vasi sanguigni provoca la fuoriuscita di liquidi nei polmoni, rendendo estremamente difficile l’ossigenazione del sangue. Nei casi più critici è necessario il ricovero in terapia intensiva con supporto ventilatorio avanzato.

La diagnosi si basa sull’analisi clinica, sull’anamnesi ambientale e su specifici esami di laboratorio. Gli anticorpi contro il virus possono essere identificati tramite test sierologici, mentre tecniche molecolari come la PCR consentono di rilevare il materiale genetico virale. Poiché le manifestazioni iniziali sono poco specifiche, è fondamentale che i medici considerino la possibilità di esposizione a roditori o ambienti rurali contaminati.

Attualmente non esiste una terapia antivirale specifica universalmente efficace contro tutti gli hantavirus. Il trattamento è principalmente di supporto e mira a mantenere la funzionalità respiratoria, cardiovascolare e renale del paziente. Un intervento medico precoce aumenta significativamente le probabilità di sopravvivenza, soprattutto nelle forme cardiopolmonari. In alcuni casi sono stati studiati farmaci antivirali come la ribavirina, con risultati variabili a seconda del ceppo virale e dello stadio della malattia.

La prevenzione rappresenta quindi l’arma più importante contro l’hantavirus. È essenziale limitare il contatto con roditori e con i loro escrementi, soprattutto nelle aree rurali o nei luoghi chiusi rimasti inutilizzati a lungo. Gli ambienti sospetti dovrebbero essere arieggiati prima della pulizia, evitando di sollevare polvere contaminata. Gli esperti consigliano di utilizzare guanti e mascherine protettive e di disinfettare le superfici con soluzioni adeguate anziché spazzare o aspirare a secco. Anche una corretta conservazione degli alimenti e la chiusura di fessure negli edifici aiutano a ridurre la presenza di roditori.

Dal punto di vista epidemiologico, gli hantavirus attirano grande attenzione perché il cambiamento climatico, la deforestazione e le modifiche degli ecosistemi possono influenzare la distribuzione dei roditori e aumentare il rischio di contatto con l’uomo. Alcuni studi suggeriscono che eventi climatici particolari, come piogge abbondanti seguite da una crescita della vegetazione, favoriscano l’aumento delle popolazioni di roditori e quindi delle infezioni umane.


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Salute

La regione Lombardia permette accesso a prezzi calmierati ai farmaci anti-obesità GLP-1 come Semaglutide

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La Regione Lombardia, con una Delibera approvata alla fine di dicembre 2025 ha definito criteri chiari per la dispensazione a prezzi calmierati dei farmaci agonisti GLP-1 e dei doppi agonisti GIP/GLP-1. Questi medicinali, sono noti per la loro efficacia nel trattamento del diabete di tipo 2, ma sono oggi famosi anche per la gestione dell’obesità, sollevando la necessità di regolamentarne l’uso e contenere i costi elevati.

La misura mira a garantire l’accesso ai pazienti più fragili, assicurando che le terapie siano erogate solo a chi ha reali esigenze cliniche, prevenendo l’uso improprio dei farmaci, che potrebbe compromettere la disponibilità per i pazienti diabetici e gravare sul bilancio del servizio sanitario. L’obiettivo è coniugare equità nell’accesso e sostenibilità del sistema sanitario regionale.

L’accesso ai farmaci GLP-1 a carico del SSN/SSR è riservato a chi presenta indicazioni cliniche codificate, in particolare il diabete di tipo 2. Solo le prescrizioni conformi alla NOTA AIFA 100 sono considerate valide per la rimborsabilità.
Si tratta dei pazienti diabetici con prescrizione correttamente compilata possono ricevere i farmaci a carico del servizio sanitario. Chi utilizza i GLP-1 esclusivamente per la perdita di peso senza avere il diabete deve sostenere l’intero costo del farmaco.

La scelta della Regione Lombardia punta a coniugare accesso alle cure e sostenibilità del servizio sanitario, limitando l’uso improprio di farmaci costosi ma ad alto valore terapeutico. La delibera punta anche a contenere l’uso non appropriato dei GLP-1, che negli ultimi anni è aumentato per scopi estetici o di dimagrimento rapido.

Resta aperto il dibattito sul riconoscimento dell’obesità come malattia cronica e sulla possibilità futura di estendere la rimborsabilità dei GLP-1 anche ai pazienti non diabetici ma con gravi comorbidità metaboliche o cardiovascolari. Alcune associazioni di pazienti e specialisti sostengono l’allargamento delle indicazioni, alla luce di linee guida internazionali che ne riconoscono efficacia e sicurezza. Tuttavia, come evidenziato dalle istituzioni, qualsiasi modifica richiede nuovi atti normativi e valutazioni economiche, per garantire la sostenibilità del SSR e l’accesso a chi ha reale necessità clinica.


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